Amianto: informazioni generali e smaltimento

Ultima modifica 8 ottobre 2019

DESCRIZIONE

Procedimento ad istanza di parte o d’ufficio volto al controllo dello stato di conservazione di manufatti o coperture in cemento-amianto e all’adozione di eventuali provvedimenti di bonifica qualora si trovino in cattivo stato di conservazione.
L’amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori dell’edilizia e dell’industria fino all’emanazione della legge n. 257 del 1992 che ne ha disposto la dismissione, in relazione alla possibilità di dispersione delle fibre dalla struttura e la loro pericolosità per la salute umana.
Se l’amianto è compatto, cioè le fibre sono legate in una matrice stabile e solida per cui difficilmente si liberano, non è danneggiato ed è privo di abrasioni non esistono particolari rischi per la salute, mentre se l’amianto può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere esiste il pericolo di inalarne le fibre.
In caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione nel territorio comunale si può presentare segnalazione scritta descrivendo la situazione e fornendo i riferimenti specifici al fine di una verifica in merito.
Nel territorio del Comune di Este si può presentare segnalazione scritta, sugli appositi modelli predisposti dall’ufficio (disponibile nella sezione "Link utili" di questa pagina) in carta semplice al Settore Ambiente del Comune di Este; la trasmissione può avvenire anche via PEC este.pd@legalmailpa.it o tramite e-mail polisportello@comune.este.pd.it
Ricevuta la segnalazione, viene richiesto al proprietario di produrre una valutazione dello stato di conservazione del manufatto, ai sensi della D.G.R.V. n. 265 del 15.3.2011, in cemento amianto a cura di una figura responsabile (dovrà essere un tecnico competente in materia ovvero un tecnico qualificato - iscritto ad un albo o un ordine professionale tecnico - oppure un tecnico opportunamente formato in ragione delle conoscenze acquisite con frequentazione dei corsi di formazione di cui alla legge 257/92).
Questi effettuerà la valutazione dello stato di conservazione definendo un valore di indice specifico del manufatto sulla base delle norme valide a livello nazionale o internazionale dichiarandole in capo alla valutazione stessa. Contestualmente alla verifica il tecnico dovrà produrre un piano di manutenzione/bonifica da mettere in opera sulla base dei risultati ottenuti con la valutazione dello stato di conservazione del manufatto, che dovrà essere effettuato secondo la D.G.R.V. n. 265 del 15.3.2011.

INTERVENTI/SMALTIMENTO

  • Quando il materiale contenente amianto è duro e compatto e in buone condizioni di conservazione il proprietario deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione (D.M.S. 06/09/1994 e successive modifiche e integrazioni e quanto previsto dalla D.G.R.V. 265 del 15.03.2011) che permetta di valutare, nel tempo, lo stato di conservazione dei materiali che lo contengono.
  • Quando il materiale contenente amianto è friabile o danneggiato o deteriorato è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente in materia, previa approvazione del piano di lavoro da parte dello Spisal dell'Ulss6 Euganea, secondo quanto stabilito dalla L. 257/92 e succ.

METODI DI BONIFICA

  • incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoperti che inglobano le fibre di amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
  • confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
  • rimozione dell'amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito in proprio o da ditte specializzate).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del 25 luglio 2001, Ministero sanità, rettifica al decreto del 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
  • Decreto del 20 agosto 1999, Ministero della sanità "Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc".
  • Decreto ministeriale del 14 maggio 1996, Ministero della sanità "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc".
  • D.M.S. del 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici".
  • L. del 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dall'amianto".
  • D.G.R.V. n. 5607 del 31.10.1995 contenente il “Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti conte-nenti amianto (MCA) in matrice compatta”.
  • D.G.R.V. n. 5455 del 3.12.1996 contente le “Linee guida di semplifi-cazione per la cosiddetta micro raccolta”.
  • D.G.R.V. n. 1690 del 28.6.2002 contenente le “Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio per le piccole quan-tità di materiali contenti amianto”.
  • D.M. n.248 del 29.7.2004 contenente il “Regolamento sulle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”
  • D.Lgs. 81 del 2008 – titolo IX capo III – contenente le direttive per la “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto”.
  • D.G.R.V. n. 265 del 15.3.2011 recante della “ Semplificazioni in materia di amianto e sulla sorveglianza delle attività lavorative con esposizione all'amianto”.

Opuscolo informativo sull’amianto

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