Segnalazione Certificata di Agibilità - APPROFONDIMENTO

Ultima modifica 9 giugno 2020

INDICE

  • Descrizione
  • Chi può fare richiesta
  • Modalità di invio della pratica
  • Pagamenti e Costi
  • Normativa di riferimento

DESCRIZIONE

La Segnalazione Certificata di Agibilità, è una segnalazione ad "istanza" di parte che consente l'utilizzo degli edifici.

Essa attesta l'agibilità ossia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti ivi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto/i presentato/i.

La Segnalazione Certificata di Agibilità, che attesta inoltre la conformità dell'opera al progetto presentato, è necessaria per:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

La Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, tramite professionisti abilitati che asseverano la sussistenza delle condizioni di di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto.

MODALITÀ DI INVIO DELLA PRATICA

La pratica deve essere presentata allo sportello unico per l'ediliziaesclusivamente attraverso il Portale dedicato all'Edilizia Privata. Si precisa che per le pratiche SUAP si usa il portale di Impresa in un giorno.

PAGAMENTI E COSTI

I pagamenti dei diritti di segreteria, e di altri tributi, possono essere effettuati a favore dell'Ente nella modalità ritenuta più comoda, indicando il nome del titolare (sig. Rossi Mario), la causale del versamento col il tipo di tributo e una breve descrizione dell'intervento con l'ubicazione e la pratica di riferimento (ad es.: dir.seg. agibilità unifam. via T.Tasso 11 pr.125-2020); l'importo da versare per diritti di segreteria di agibilità ammonta ad €.41,30.

In riferimento al contributo di costruzione, nei casi in cui la pratica di riferimento ne abbia previsto il pagamento nella forma rateizzata e vi siano ancora delle rate da versare (la rateizzazione prevede un termine di 18 mesi e ad esempio i lavori fossero conclusi in un anno o, comunque, in un periodo inferiore ai 18 mesi), il contributo stesso andrà corrisposto nella sua totalità in corrispondenza della fine dei lavori, ossia prima della scadenza delle rate, allegando alla fine lavori/agibilità le quietanze dei versamenti e la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria.

Per IBAN e modalità di versamento vai alla pagina dedicata.

Gli importi per i diritti di segreteria e dei tributi si trovano negli atti ed allegati inseriti alla pagina della Modulistica di settore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art. 24 (L) - Agibilità

(articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

L.R. n. 61 del 27 giugno 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Art. 90 - (Certificato di abitabilità e di agibilità).

Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità. (138)
Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell’istanza tacitamente assentita, nonchè alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione.
Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta del certificato; l’istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine. (139)
Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve quelle relative a subentri.
Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori. (140)