Designazione dei rappresentanti di lista

Ultima modifica 20 settembre 2022

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista, con firme autenticate da Notaio o da altro soggetto di cui all'art. 14 L. 53/1990 smi, ovvero da persone da essi autorizzate in forma autentica (art. 25 DPR 361/1957).

L'atto di designazione può essere presentato alla Segreteria del Comune entro il giovedì antecedente alle elezioni (22 settembre 2022) durante  orari di apertura degli uffici (presso l'ufficio elettorale: dalle 8,30 alle 13 - piano terra Palazzo municipale piazza maggiore, 6 SENZA NECESSITA' DI PREVIO APPUNTAMENTO).

La firma dei delegati di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 53/1990 smi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Nel caso in cui la designazione da parte dei delegati di lista, o da persone da essi autorizzate, sia effetuata mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente (o con altro tipo di firma elettronica qualificata) può essere presentata alla Segreteria del Comune a mezzo PEC entro il giovedì 22 settembre 2022  all'indirizzo: este.pd@legalmailpa.it. In tale caso non serve l'autentica di firma sulla designazione.

La designazione non è obbligatoria, ma è fatta nell'interesse della lista. Può essere fatta per uno o per tutte le sezioni elettorali. Se designati va indicato un rappresentante effettivo e uno supplente.

La designazione viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti.

Se la designazione viene fatta per più sezioni con un'unico atto allora vanno presentanti, contestualmente, tanti estratti dell'atto di designazione, debitamente autenticati, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.