La segnalazione e gli effetti

Ultima modifica 7 maggio 2024

Perché al Segnalante possa accordarsi la tutela i presupposti sono quelli previsti dalla disciplina del cit. d.lgs. n. 24/2023:

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti: a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro: sono escluse le condotte di cui al punto 2.1.1. delle cit. Linee Guida ANAC N, 311/2023.

La tutela non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”.

Il fine di tutelare “L’INTERESSE ALL’INTEGRITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e “IL NESSO CON IL RAPPORTO DI LAVORO”: valutazione sulla sussistenza di tale interesse rimessa al RPCT.

Qualora il Segnalante rivesta la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno o esterno, ciò non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.